Il credito documentario
Il credito documentario è uno strumento che garantisce al venditore (beneficiario) la certezza che la sua fornitura / prestazione sarà pagata. Per quanto attiene invece al compratore (ordinante), esso offre invece la garanzia che il pagamento sarà effettuato solo alla presentazione dei documenti convenuti e conformi. Il credito documentario è essenzialmente un impegno con il quale una banca (banca emittente), operando per conto e conformemente alle istruzioni dell’ordinante (importatore, compratore) oppure per proprio conto, provvede a pagare al beneficiario (esportatore, venditore) un determinato importo previa presentazione dei documenti statuiti e conformi alla data determinata.
L’incasso documentario
Nell’incasso documentario una banca si impegna per conto del venditore (traente) a riscuotere l’importo dovuto contro consegna di determinati documenti attestanti l’avvenuta fornitura. Nell’incasso documentario una banca, conformemente alle istruzioni ricevute e contro consegna dei documenti prescritti, si assume per conto del venditore (ordinante/traente) l’incarico di (a seconda dei casi):
- curare l’incasso e/o l’accettazione
- consegnare i documenti contro pagamento e/o accettazione
- consegnare i documenti secondo altri termini e condizioni
I documenti possono essere rappresentati da documenti commerciali (quali, ad esempio, fatture commerciali e documenti di trasporto) e da documenti finanziari (cambiali, pagherò o altri strumenti analoghi usati per ottenere pagamenti).
Garanzie e fideiussioni
Il carattere distintivo della garanzia bancaria rispetto al credito documentario è costituito, nonostante l’autonomia e la definitività comuni ad entrambi gli strumenti, dall’eventualità (tipica dei contratti di garanzia) della prestazione bancaria. Si tenga presente che le garanzie bancarie internazionali, nate principalmente con lo scopo di garantire obbligazioni di “fare” tipiche dei contratti di appalto internazionale, nel tempo hanno visto estendere il campo di applicazione anche alle obbligazioni di “dare” e quindi a copertura, totale o parziale, dell’adempimento nelle operazioni di fornitura. La pubblicazione URDG 758 della Camera di Commercio Internazionale è entrata in vigore il 1. luglio 2010 ed ha sostituito la precedente pubblicazione URDG 458. Il processo di revisione è durato circa 2 anni ed è frutto di un accurato studio da parte degli esperti coinvolti, al fine di rendere le garanzie bancarie internazionali uno strumento in grado di assicurare agli operatori del commercio internazionale un corpo di regole più chiare ed uniformi rispetto alla precedente pubblicazione. Allo scopo di risolvere le problematiche emerse in passato, le nuove norme disciplinano non soltanto il rapporto tra garante e beneficiario, ma, laddove la garanzia sia di natura complessa e coinvolga più soggetti, anche il rapporto tra garante e contro garante.
Maggiori dettagli e informazione nel prospetto "Il servizio documentario - Crediti documentari, incassi e garanzie" scaricabile nel link qui sotto.