A partire dal 1° gennaio 2023, la protezione degli averi depositati sui conti bancari (garanzia dei depositi) subirà delle modifiche per clienti specifici.
BancaStato dona 200 mila franchi per la ricostruzione in Vallemaggia
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Il comunicato stampa con tutti i dettagliesisuisse: le novità in vigore da inizio 2023
I depositi presso BancaStato sono coperti dal sistema di garanzia dei depositi. In caso di fallimento di una banca, il sistema di garanzia dei depositi tutela i clienti dalla perdita dei propri depositi fino a CHF 100 000 (ai sensi delle disposizioni di legge). Qualora un cliente possieda più di un conto presso la stessa banca, gli averi vengono sommati e garantiti complessivamente per un importo massimo pari a CHF 100'000.
Se più persone sono congiuntamente titolari di un conto, formano una comunione che, a livello di garanzia, viene trattata al pari di un cliente separato.
Se tale comunione dispone di diversi conti, questi verranno sommati. Gli averi intestati a questa comunione sono garantiti fino a un importo complessivo di CHF 100 000. Tra gli esempi di comunione si annoverano i coniugi, le società semplici, le comunioni ereditarie o le comunioni di comproprietari per piani. Se singole persone appartenenti a una tale comunione intrattengono un rapporto personale e separato con la banca, anche per tale rapporto separato sono garantiti averi fino a un importo pari a CHF 100 000. Fino al 31 dicembre 2022 vale quanto segue: il saldo della comunione viene suddiviso tra le singole persone appartenenti a essa, l’importo suddiviso viene sommato alle pretese derivanti dal proprio rapporto personale e separato in qualità di cliente e la garanzia viene limitata a CHF 100 000 a persona.
Gli «intermediari finanziari» non saranno più tutelati (nessuna garanzia e nessun privilegio degli averi in caso di fallimento). I questi sono, ad esempio, altre banche, società di intermediazione mobiliare o compagnie assicurative.
A livello normativo, la tutela degli averi è disciplinata in particolare agli articoli da 36a a 37jbis della Legge sulle banche modificata e agli articoli da 42a a 44a dell’Ordinanza sulle banche modificata. Pur volendo evitare incongruenze secondo scienza e coscienza, richiamiamo l’attenzione sul fatto che fanno fede le norme giuridiche e non la presente informativa alla clientela, che non è giuridicamente vincolante.
Per ulteriori informazioni sulla garanzia dei depositi visitare il sito web www.esisuisse.ch.